Rilevato il persistere del fenomeno relativo alla uccisione di animali mediante l’utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano, il Ministero della Salute ha prorogato e rafforzato l’ordinanza ministeriale sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (Ordinanza 14 gennaio 2010) Proroga e modifica dell’ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall’ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»).
Il nuovo provvedimento, in vigore dal 10 febbraio per 24 mesi dalla pubblicazione in GU, modifica principalmente l’articolo 1 (Finalità) inserendo il “materiale esplodente” fra le sostanze, tossiche o nocive, vietate e modificando le disposizioni sulla segnalazione del decesso: in base alla nuova ordinanza “Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle autorita’ competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto”. (Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente).
Il Ministero rileva episodi “sempre più frequenti di mortalità tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell’ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione”. Inoltre, la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione e per l’ambiente.Pertanto, la nuova ordinanza dettaglia ulteriormente le operazioni di derattizzazione e disinfestazione a cura delle ditte specializzate, prevedendo per queste ultime precise disposizioni per la bonifica e l’impiego di rodenticidi.
L’Ordinanza 14 gennaio 2010 abroga la disposizione in base alla il medico veterinario poteva emettere diagnosi autonoma, senza l’ausilio di ulteriori analisi di laboratorio, a seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall’Istituto zooprofilattico sperimentale.
Gli esiti delle analisi eseguite dall’IZS, in caso di positività, dovranno essere comunicati anche al Sindaco, il quale dovrà dare disposizioni per l’apertura di una indagine( indagine precedentemente prevista solo a seguito di una diagnosi di sospetto avvelenamento comunicata dal medico veterinario).
@NMVI Oggi