RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA: NORME PIU’ SEVERE

Il Disegno di legge Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno va ad incidere considerevolmente sul Codice Penale per contrastare la tratta dall’Est dei cuccioli e per inasprire le sanzioni sul maltrattamento e sull’uccisione.

E’ un delitto penalmente sanzionabile organizzare traffici di cani e gatti per illeciti profitti. La pena è la reclusione da tre mesi ad un anno con multa da tre mila a 15 mila euro, aggravata se i cuccioli sono di età accertata di età inferiore alle 12 settimane. Sono invece puniti con sanzione amministrativa (si arriva fino ai 1000 euro di multa e 2000 con aggravante sotto le 12 settimane) l’introduzione di animali da compagnia sul territorio nazionale, il trasporto e la cessione di cani e gatti introdotti irregolarmente in Italia (senza identificazione individuale e senza certificazioni sanitarie).

Tratta dei cuccioli a parte, il Codice Penale è stato modificato anche nelle sanzioni sul maltrattamento animale e l’uccisione. E’ aumentata la sanzione minima e massima per uccisione di animali: reclusione “da quattro mesi a due anni” (prima era da tre mesi a diciotto mesi). Sono aumentate anche le sanzioni per il maltrattamento di animali, innalzate a a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro (prima era da tre mesi a un anno di reclusione o con la multa da 3.000 a 15.000 euro).

Per quanto riguarda infine il divieto di interventi chirurgici a scopo estetico la ratifica della convenzione comporta il riconoscimento del principio stabilito in sede comunitaria di divieto generale. Nel nostro ordinamento, questo divieto è già vigente ed è previsto dall’ Ordinanza 3 marzo 2009 sulla tutela dalle aggressioni dei cani.

In pratica, fatta eccezione per la caudotomia eseguita e certificata da un medico veterinario per esigenze di standard nelle solo razze riconosciute dalla FCI, il taglio della coda nei cani (e le mutilazioni di orecchie, corde vocali, l’asportazione di unghie e denti) è considerato maltrattamento animale. Non rientrano nel maltrattamento animale gli interventi chirurgici eseguiti dal medico veterinario per scopi terapeutici.

Gli interventi chirurgici su code, orecchie e corde vocali eseguiti per ragioni terapeutiche di medicina veterinaria, considerati necessari dal medico veterinario, nell’interesse del singolo animale, non sono vietati dalla Convenzione Europea e non sono considerati reato penale (maltrattamento) dall’ordinamento italiano, purchè certificati dal medico veterinario.

Tratto da del 28/10/10

TUTTO IL TESTO DISEGNO DI LEGGE