INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E MISURE A TUTELA DEL CONSUMATORE DI LATTE O CREMA CRUDO

Distributore_latte crudoNorme per l’erogazione tramite distributori automatici. Informazioni obbligatorie in etichetta.

In attuazione della Legge Balduzzi “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute” il Ministero della Salute ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 12 dicembre 2012 che introduce obblighi di informazione in etichetta e misure per la vendita tramite distributori automatici. (GU n.24 del 29-1-2013)

In etichetta – L’operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana diretta deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta la dicitura: «prodotto da consumarsi previa bollitura».

Misure per la riduzione del rischio sanitario associato alla vendita diretta tramite distributori automatici di latte crudo – L’operatore del settore alimentare che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve:

a) riportare in maniera chiara e visibile sul frontale del distributore automatico, in rosso e con caratteri di almeno 4 centimetri, la dicitura: «prodotto da consumarsi previa bollitura»;

b) indicare in maniera chiara e visibile la data di mungitura del latte e la data di scadenza dello stesso, che non deve superare i tre giorni dalla data di mungitura;

c) escludere la disponibilita’ di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto.

Nel caso in cui il distributore disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta le indicazioni di cui alle lettere a) e b) con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso.

Le disposizioni ministeriali attuano l’art. 8, commi 6 e 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

 Tratto da@nmviOggi Logo  del  31 Gennaio 2013