Andando incontro alle esigenze manifestate da alcune regioni e associazioni di categoria, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari consente l’utilizzo del Modello 4 ‘cartaceo’ fino al 30 giugno prossimo.
Con una nota indirizzata ai Servizi Veterinari e alle Associazioni di categoria, il Ministero della Salute ha reso noto di avere ulteriormente prorogato la possibilità di utilizzare il ‘vecchio’ Modello 4 (Dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali), ammettendone cioè l’impiego per altri sei mesi. (La precedente deroga alla modalità informatizzata avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre scorso e favorire il passaggio al modello elettronico una volta esaurite le scorte cartacee).
L’ uso dei ‘vecchi’ modelli- precedenti alle innovazioni apportate dal DM D.M. 28 giugno 2016– è però ammesso “a condizione che tali modelli siano debitamente integrati con le informazioni aggiuntive richieste dal nuovo modello e che siano rispettate le modalità operative di cui all’art. 2 del decreto stesso”- riguardanti la compilazione della dichiarazione di provenienza e
destinazione degli animali.
Il decreto ministeriale 28 giugno 2016- pubblicato sulla GU del 2 settembre 2016- ribadisce la “necessita’ di avviare il processo di dematerializzazione dei documenti cartacei che accompagnano gli animali nelle movimentazioni e di ridurre al minimo le anomalie generate da errori nella compilazione dei modelli”; il provvedimento tiene anche contro che “la Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica contiene tutte le informazioni relative alle aziende, agli operatori ed agli animali e rappresenta la fonte ed il riferimento ufficiale dei dati da inserire nella Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Modello 4)”.
Il nuovo Modello 4 ha il duplice scopo di:
– uniformare in un unico documento le informazioni previste nella «dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali» (modello 4) con le «informazioni sulla catena alimentare» (ICA) di cui all’allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004
– consentirne l’informatizzazione;
Il processo di dematerializzazione dei documenti cartacei che accompagnano gli animali nelle movimentazioni – che ha anche lo scopo di ridurre al minimo le anomalie generate da errori nella compilazione- subisce una ulteriore battuta d’arresto su richiesta di “alcune regioni”, malgrado il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni sul DM 28 giugno 2016.
Proroga_30_giugno_2017_utilizzo_modello_4_cartaceo
Proroga_31_dicembre_2016_utilizzo_modello_4_cartaceo
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