Il Decreto Legge 5/2012 semplifica anche il trattamento dei dati sensibili, abrogando l’obbligo di tenuta del documento programmatico sulla sicurezza.
Per il legislatore l’obbligo di predisporre e aggiornate il DPS rappresenta un adempimento meramente superfluo che, peraltro, non realizza un’effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici.
Viene così abrogata la lettera g), comma 1, articolo 34 del DLgs n. 196/2003 (Codice della privacy), che imponeva la tenuta e l’aggiornamento del Dps finora obbligatorio per chi trattava dati sensibili e/o giudiziari con mezzi elettronici. La scadenza per adempiere all’obbligo era fissata al 31 marzo. Il DPS andava aggiornato ogni anno e conservato presso la propria struttura ed esibendolo in caso di controllo, senza inviarlo al Garante della privacy.
Come anticipato da @nmvi Oggi, l’alleggerimento del carico burocratico interessa anche i professionisti: sparisce un adempimento gravoso per le piccole realtà che trattano raramente o in quantità esigua dati di questa natura nel corso della loro attività, come appunto le strutture veterinarie.
Il DL 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito in legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012.