Si rinnova la normativa nazionale sui mangimi medicati, strumento di somministrazione orale di medicinali veterinari agli animali in allevamento per i trattamenti di gruppo. La peculiarità del settore è di essere l’anello di congiunzione tra – l’alimentazione animale e l’igiene dei mangimi da una parte – e il farmaco veterinario dall’altra. Con il nuovo decreto legislativo, “dati precisi e reali sull’utilizzo di medicinali veterinari in mangimificio”.
E’ pronto per l’esame del Parlamento il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 sui mangimi medicati e prodotti intermedi. Le Commissioni della Camera hanno tempo fino al 15 ottobre per l’esame parlamentare. Una volta emanato, il decreto (16 articoli e un Allegato tecnico) abrogherà la previgente normativa risalente ai primi anni Novanta. Le autorità competenti deputate ai controlli sono il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome.
Campo di applicazione – Lo schema di decreto abbraccia un campo di applicazione più ampio della normativa storica. Definisce in primo luogo gli obblighi degli operatori del settore dei mangimi lungo tutta la filiera, dalla fase di produzione fino all’immissione sul mercato. Cruciale l’obbligo di verifica, almeno annuale, degli impianti di produzione per evitare la “contaminazione crociata” (anche “incrociata). Rilevante anche l’impianto sanzionatorio che – si legge nella relazione illustrativa- “ha un grande valore nella lotta all’antimicrobico resistenza, contribuendo ad assicurare un uso razionale dei medicinali veterinari attraverso i mangimi medicati”.
Lo schema di decreto dettaglia le norme sulla prescrizione veterinaria di mangimi medicati e prodotti intermedi (questi ultimi intesi come prodotti non ancora pronti per la somministrazione finale agli animali). Sono fuori dal campo di applicazione altre modalità di somministrazione orale di medicinali veterinari, quali via acqua di abbeverata o polveri orali miscelate manualmente al mangime.
Contaminazione crociata – Si tratta del trasferimento di tracce di una sostanza attiva da un lotto di produzione a un altro, una evenienza che può darsi quando- all’interno dello stesso impianto – viene prodotta una vasta gamma di mangimi (per diversi tipi di animali bersaglio e contenenti diversi tipi di composti, quali additivi per mangimi o medicinali veterinari). La contaminazione di mangime non bersaglio (cioè non destinato a contenere una specifica sostanza attiva) con le sostanze attive presenti nei mangimi medicati deve essere evitata o ridotta al minimo. Pertanto, lo schema di decreto legislativo fissa i livelli massimi di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio, in attesa di quelli che saranno definiti dalla Commissione Europea. In base al principio di “omogeneità”, gli operatori devono garantire che il medicinale veterinario sia disperso in modo omogeneo nel mangime medicato e nel prodotto intermedio.
Ricetta veterinaria e quantitativo – La prescrizione veterinaria per mangime medicato può essere rilasciata esclusivamente da un medico veterinario iscritto all’ordine professionale e deve essere redatta in formato elettronico attraverso il sistema della tracciabilità (Rev). Sul quantitativo, il decreto fissa una percentuale di tolleranza “del 5 per cento in più o in meno”, come scarto percentuale tra il peso effettivo del prodotto scaricato dalle cisterne in allevamento ed il peso indicato sulla prescrizione veterinaria.
Prescrizione per autoconsumo – Il medico veterinario può prescrivere prodotti intermedi o medicinali veterinari per la fabbricazione di mangimi medicati ad un operatore “riconosciuto” per la produzione “per autoconsumo”. Il medicato prodotto può essere utilizzato dall’operatore per rifornire altre aziende di sua proprietà, anche non contigue, purché con specifica prescrizione veterinaria riferita all’azienda di destinazione.
La prescrizione consente all’operatore di rifornirsi dei medicinali veterinari e dei prodotti intermedi prescritti dal medico veterinario, nella quantità necessaria per assicurare la durata del trattamento e per ridurre al minimo eventuali rimanenze.
La prescrizione è valida a partire dalla data del suo rilascio per un periodo massimo di:
– sei mesi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti diversi dagli animali da pelliccia
– tre settimane per gli animali destinati alla produzione di alimenti e gli animali da pelliccia.
Nel caso di mangimi medicati contenenti medicinali veterinari antimicrobici, la prescrizione è valida a partire dalla data del suo rilascio per un periodo massimo di cinque giorni.
Il detentore degli animali può ritirare in più volte il mangime medicato prescritto, in un periodo di tempo pari alla durata del trattamento indicata sulla prescrizione. I mangimi medicati per animali dpa non possono essere utilizzati per più di un trattamento nell’ambito della medesima prescrizione veterinaria.
Se, al controllo ufficiale, il quantitativo di sostanza attiva rilevato all’analisi si discosta dalla quantità prescritta dal medico veterinario, ai medicati prodotti da un operatore autorizzato alla produzione per autoconsumo, si applicano i margini di tolleranza previsti dal Regolamento europeo
Produzione di prodotti intermedi – E’ ammessa solo in stabilimenti riconosciuti per la produzione industriale di mangimi medicati, ed è soggetta alla prescrizione veterinaria eccetto in caso di produzione anticipata. I detentori degli animali possono utilizzare prodotti intermedi, dietro prescrizione medico veterinaria, solo se gli stabilimenti sotto il loro controllo sono riconosciuti per la successiva produzione di mangimi medicati per autoconsumo.
Non è ammesso l’utilizzo di prodotti intermedi da parte dei detentori di animali da compagnia.
Raccolta di dati sui medicinali antimicrobici – Gli operatori che effettuano la produzione industriale di mangimi medicati o di prodotti intermedi sono tenuti ad inserire nel sistema informativo di tracciabilità- attraverso la prescrizione del mangime medicato- le informazioni relative alle confezioni dei medicinali veterinari utilizzati per la produzione
del mangime medicato o del prodotto intermedio, compreso il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio e la quantità del medicinale veterinario utilizzata nel mangime. Ciò permetterà di raccogliere dati precisi e reali sull’utilizzo di medicinali veterinari in mangimificio.