CHIARIMENTI DAL MINISTERO DEI TRASPORTI PER LE AMBULANZE VETERINARIE

Ambulanza-VeterinariaLa Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha diffuso una circolare di istruzioni applicative sulle ambulanze veterinarie.
La nota ministeriale, datata 1 luglio 2015, è indirizzata agli Uffici territoriali della Motorizzazione Civile e chiarisce come applicare l’articolo 8 comma 1 del Decreto 217/2012 per ogni tipologia di veicoli rientranti nel campo di applicazione del decreto. I I chiarimenti riguardano le procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione dei veicoli  nonche’ i criteri e le modalita’ per la compilazione e l’aggiornamento delle relative carte di circolazione. Le istruzioni riguardano sia i veicoli  nuovi che quelli già in circolazione.

Ambulanze veterinarie in uso proprio- La nota chiarisce- fra le altre- le modalità di immatricolazione delle ambulanze veterinarie in uso proprio, valevoli per le intestazioni a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari operanti in regime di diritto privato per veicoli in uso dei medici veterinari titolari, responsabili o associati. Al fine dell’immatricolazione, gli interessati possono disporre di veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 91 e 93 del Codice della Strada, nonchè in comodato, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 94, comma 4-bis del medesimo Codice.

Gli enti pubblici, le associazioni di volontariato e i concessionari/proprietari di autostrade-che pure possono immatricolare le ambulanze in uso proprio – devono allegare alle istanze di immatricolazione una dichiarazione fornita in fac simile alla circolare del 1 luglio. Tale dichiarazione (sostitutiva dell’atto di notorietà o sostitutiva di certificazione) andrà ad aggiungersi alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento, unitamente a copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Veicoli adibiti alle attività di protezione animale e vigilanza zoofila- Possono essere immatricolati, esclusivamente in uso proprio, anche a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari operanti in regime di diritto privato. Per tali veicoli, nuovi o già in circolazione,  non sono richiesti requisiti aggiuntivi a quelli previsti per le categorie di appartenza (categorie internazionali  M1 e N1); la loro immatricolazione- da effettuarsi in conformità agli articoli 3 (Immatricolazione) e 4 (Utilizzo dei veicoli) del decreto 217/2012- non è subordinata a visita e prova: l’installazione degli eventuali dispositivi supplementari  acustici e di segnalazione visiva- che comunque debbono essere di tipo omologato, rientra nella responsabilità dell’utilizzatore del veicolo.Al fine dell’immatricolazione, gli interessati possono disporre di veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 91 e 93 del Codice della Strada, nonchè in comodato, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 94, comma 4-bis del medesimo Codice.

Ai fini dei controlli da parte della polizia stradale, le carte di circolazione di questi veicoli devono riportare la dicitura descrittiva: “Veicolo adibito alle attività di protezione animale e di vigilanza zoofila DM 9.10-2012, n. 217″.

Tratto da@nmviOggi Logodel 13 Luglio 2015

Per Approfondire