Dall’11 maggio prossimo, i medicinali veterinari commercializzati nell’Unione Europea dovranno attenersi alle abbreviazioni e ai pittogrammi ufficialmente approvati.
La Commissione Europea ha adottato un elenco europeo delle abbreviazioni e dei pittogrammi “standard”, riportati sull’etichettatura esterna dei medicinali veterinari disponibili sul mercato unionale, anche per superare le differenze linguistiche.
I pittogrammi – Con il nuovo regolamento UE 2024/875 la Commissione UE ha definito le abbreviazioni e i pittogrammi che possono essere utilizzati in sostituzione delle informazioni scritte che devono figurare sull’etichettatura del confezionamento primario e del confezionamento esterno dei medicinali veterinari. I pittogrammi elencati nel nuovo regolamento sono gli unici che possono essere utilizzati. Il foglietto illustrativo dei medicinali veterinari interessati dovrà riportare per estesa la spiegazione delle abbreviazioni e dei pittogrammi utilizzati sull’etichettatura.
Le caratteristiche – I pittogrammi, costituiti da un simbolo nero – riporta il Regolamento- devono essere privi di elementi visivi aggiuntivi ed essere proporzionati alle dimensioni complessive dell’etichettatura inoltre devono essere riportati in un formato sufficientemente leggibile. Il regolamento dispone inoltre che i pittogrammi non incidano negativamente sulla leggibilità del resto delle informazioni presenti sull’etichettatura a motivo del loro posizionamento.
Transizione – I medicinali veterinari autorizzati prima dell’11 maggio 2024, o che sono oggetto di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio in corso all’11 maggio 2024, una volta autorizzati possono essere immessi sul mercato fino all’11 aprile 2029 anche se i pittogrammi e le abbreviazioni utilizzati nella relativa etichettatura non sono conformi regolamento.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/875 del 21 marzo 2024
relativo all’adozione di un elenco di abbreviazioni e pittogrammi comuni a tutta l’Unione da utilizzare sul confezionamento dei medicinali veterinari ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio.