Nulla osta dalla Commissione Europea all’indicazione obbligatoria della provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.
La Commissione non ha sollevato rilievi o obiezioni sullo schema di decreto che introduce l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. Lo rende noto il Ministero delle Politiche Agricole.
In particolare, il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta, indicando sempre il Paese di mungitura del latte.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.
“È un passo atteso da anni – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina – che ci consentirà di valorizzare il lavoro dei nostri allevatori e di tutta la filiera lattiero casearia. L’Italia si pone all’avanguardia in una sperimentazione sulla massima trasparenza dell’informazione al consumatore. Il nostro obiettivo è che questa legge sia poi estesa a tutta l’Unione europea, dando così più strumenti di competitività e tutela del reddito ai produttori. Ringrazio il Commissario UE Vytenis Andriukaitis per la sensibilità e l’attenzione verso un provvedimento che, insieme a quello francese, non ha precedenti“.
Questo sistema, in vigore dal 1 gennaio 2017, consentirà di indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.
Le novità del decreto – Il decreto- approvato da Palazzo Chigi nel maggio scorso- prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta con le seguenti diciture:
a) “Paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte”;
b) “Paese di confezionamento: nome del paese in cui il prodotto è stato confezionato”
c) “Paese di trasformazione: nome del paese nel quale è stato trasformato il latte”;
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.
In ogni caso sarà obbligatorio indicare espressamente il paese di mungitura del latte.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
origine del latte: Paesi UE
origine del latte: Paesi NON UE
origine del latte: Paesi UE E NON UE.
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.
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