DAL MINISTERO DELLA SALUTE – CHIARIMENTI SU DEROGA, RICETTA, BLISTER E OSSIGENO

Pharmacy: Selecting a Medication

La Direzione Generale dei Farmaci Veterinari ha risposto ai quesiti sollevati dalla Fnovi in tema di approvvigionamento, prescrizione e utilizzo in deroga. La nota, firmata dal Direttore Generale Silvio Borrello chiarisce, fra gli altri, alcuni aspetti formali della ricetta non ripetibile in copia semplice, cessione, uso in deroga e ossigeno medicale.

Fra i numerosi quesiti soddisfatti dalla nota ministeriale, figurano anche problematiche connesse alle specie minori, all’impiego di medicinali in apicoltura e nella fauna selvatica. La nota è del 22 giugno scorso ed è stata diffusa dalla Fnovi insieme ai relativi quesiti. Una nota di commento della Federazione evidenzia che, in tema di animali d’affezione, ” vengono finalmente fugati alcuni dubbi e alcune perplessità relative alle condizioni che permettono al medico veterinario di accedere all’uso in deroga”. All’origine del dubbio (quesito n. 1), vi era la circostanza che “né la diagnosi e né la profilassi sono attività configurabili come “cura”, e alcune procedure che prevedono la somministrazione di medicinali non si rivolgono ad una “affezione”. La risposta del Ministero è stata che “Gli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 193/2006 si applicano a tutti i casi in cui vi sia mancanza di medicinali veterinari per una determinata specie o per una determinata patologia, anche nel caso di medicinali veterinari ad azione immunologica”.

Utilizzo di vaccini su specie minori, registrati per specie diverse
(Quesito FNOVI n. 1)

Chiarimento del Ministero- Si fa presente che gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 193/2006 si applicano a tutti i casi in cui vi sia mancanza di medicinali veterinaria per una determinata specie o per una determinata patologia, anche nel caso di medicinali veterinari ad azione immunologica. Pertanto il loro utilizzo in deroga è consentito nelle specie minori, sempre sotto la diretta responsabilità del veterinario nel rispetto della normativa.

Modalità di redazione della ricetta non ripetibile in copia semplice redatta dal medico veterinario
(Quesito FNOVI n. 3)

Chiarimento del Ministero-” L’allegato III del decreto legislativo 193/2006 prevede che la formulazione della ricetta in copia, unica non ripetibile, da utilizzare nei casi previsti dal decreto stesso, è quella prevista ai sensi dell’articolo 167 del Testo unico dello leggi sanitarie, integrata con. l’indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale prescritto.
A tal fine, l’articolo 167 del Testo unico delle leggi sanitarie prevede che i medici chirurghi ed i veterinari che prescrivono le specialità sottoposte all’obbligo di ricetta non ripetibile devono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome nome e domicilio del proprietario dell’animale, segnare in lettere la dose della specialità prescritta e l’indicazione¬ del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione la data e la firma.

Nessuna distinzione è fatta per la compilazione di ricetta non ripetibile per sostanze tossiche, molto tossiche o altre sostanze, in quanto i casi in cui è autorizzata la ricetta non ripetibile sono regolati dall’ articolo 75 del decreto legislativo 193/2006, in coerenza con l’articolo 167 sopra citato. Pertanto è corretta l’interpretazione di codesta Federazione, secondo cui si applicano i formalismi sopra citati, ma non si concorda con l’affermazione secondo cui per medicinali diversi da quelli classificati come tossici o molto tossici la ricetta non ripetibile, non dovrebbe, riportare nulla, di ciò che è previsto al comma 4.
Per quanto riguarda i medicinali veterinari contenenti sostanze disciplinate dal DPR 309/90 si applicano le relative norme”.

Cessione di singoli blister di medicinali veterinari autorizzati esclusivamente per animali non DPA

(Quesito FNOVI n. 9)

Chiarimento del Ministero- “Ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 193/2006, come modificato (*, ndr) dal decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito in legge 8 novembre 2012/189, la cessione delle scorte già utilizzate è consentita solo per animali destinati all produzione di alimenti allo scopo di iniziare la terapia. Nella fattispecie prevista (animali non destinati alla produzione di alimenti) la cessione del singolo blister non è consentita in quanto la confezione deve essere ceduta integra, comprendente le prescrizioni imposte con l’autorizzazione rilasciata”.

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(*, ndr) Il medico veterinario, nell’ambito della propria attivita’ e qualora l’intervento professionale lo richieda, puo’ consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui gia’ utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate”.

Approvvigionamento medicinali ad uso umano -gas medicali
(Quesito FNOVI n. 11)

Chiarimento del Ministero- “L’approvvigionamento di medicinali veterinari, compreso l’ossigeno medicale, da parte dei medici veterinari che svolgono la propria attività professionale indipendentemente dall’esistenza delle strutture di cui all’ articolo 84 del decreto legislativo 193/2006, è regolamentata  dall’ articolo 85 del suddetto decreto, che stabilisce che le scorte possono essere esclusivamente di medicinali veterinari. Si evidenzia inoltre che la mancanza di autorizzazione alla detenzione di scorte ai sensi del suddetto articolo non preclude l’utilizzo di medicinali veterinari.

Infine relativamente all’utilizzo in deroga, in animali destinati alla produzione di alimenti, dell’ossigeno medicale, trattandosi di una specialità medicinale è necessario seguire quanto indicato nell’articolo 11 del suddetto decreto, in parrticolare si evidenzia che l’ossigeno è considerato sostanza fuori dal campo di applicazione del Regolamento CE 470/2009 e pertanto anche del Regolamento UE 37/2010.

Tratto da

@nmviOggi Logodel 26 Giugno 2015

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