DECRETO SALUTE – MITE : ESOTICI E SELVATICI: IN GAZZETTA LA LISTA POSITIVA

Puntuale, entro la prevista scadenza di trenta giorni, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la “lista positiva” prevista dall’articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 135/2022. In elenco, sei specie di animali esotici e selvatici di cui è ammesso il prelievo dal loro ambiente naturale per farne “animali da compagnia”. La lista è stata adottata con decreto del Ministero della Salute, di concerto con la Transizione Ecologica. Sarà aggiornata ogni cinque anni.

Con il Decreto 11 ottobre 2022 Salute-Mite– in vigore dal 27 ottobre 2022- vengono individuati gli animali di specie selvatiche ed esotiche che possono essere prelevati dal loro ambiente naturale per diventare “animali da compagnia”. E’ questa la tanto attesa e discussa “lista positiva” prevista dal processo di adeguamento nazionale al regolamento (UE) 2016/429 (regolamento di sanità animale) e definita dai Dicasteri competenti nel rispetto dei criteri restrittivi chiesti dal Parlamento con la Legge di delegazione europea 2019-2020 (articolo 14, lettera q).

In sostanza, la lista positiva pubblicata in Gazzetta in Ufficiale non interviene in senso selettivo sulle tipologie di specie “da compagnia”  individuate dall’Allegato europeo (Parte B), ma opera una limitazione della loro provenienza dall’ambiente naturale, ammettendola soltanto per le sei specie elencate dal DM 11 ottobre 2022.

Le sei specie elencate (lista positiva)
1. Proterorhinus semilunaris (nome comune: Western tubenose goby)
2. Chromodoris quadricolor (Nudibranchio pigiama)
3. Acanthurus chirurgus (Doctorfish)
4. Acanthurus coeruleus (Blue tang surgeonfish)
5. Pomacanthus maculosus (Yellowbar angelfish)
6. Zebrasoma xanthurum (Yellowtail tang)

Scopo dell’elenco-  La lista positiva individua le sole specie esotiche e selvatiche che sono prelevabili in natura, in deroga al divieto generale fissato dall’articolo 3 (Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche e i loro ibridi) del Decreto legislativo 135/2022. La deroga al prelievo dall’ambiente naturale è ammessa soltanto per destinare queste sei specie elencate ad “animali da compagnia”. Le sei specie possono essere prelevate dal loro ambiente naturale al fine della detenzione, commercializzazione e importazione.

Acanthurus coeruleus Puerto Rico

Criteri di elencazione– L’elenco delle sei specie è stato redatto in base ai criteri dettati  indicati dall’articolo 5, comma 2 del Decreto legislativo 135/2022 e quindi in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversita’ o alla compatibilita’ con la detenzione in cattivita’ per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche. Le sei specie elencate dal DM 11 ottobre non presentano nè i rischi ne le incompatibilità previste dal Dlvo 135/2022. E’ previsto un aggiornamento ogni cinque anni della lista.

La valutazione dell’ISPRA- Ai fini del criterio “biodiversità” è stato l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) a condurre una valutazione, attribuendo un punteggio di rischio ad ogni specie animale selvatica esotica presente in Italia e ad ogni specie animale selvatica esotica che potenzialmente potrebbe essere introdotta in Italia. Da questo ranking sono scaturite le sei specie elencate dal DM 11 ottobre 2022.

Esotici e selvatici “da compagnia”–  L’Allegato I – Parte B del regolamento (UE) 2016/429  resta valido nella sua elencazione delle specie animali che possono essere considerate “da compagnia” purché – specificazione introdotta dal Decreto 11 ottobre 2022-  non si tratti di esemplari di specie esotiche e selvatiche prelevati dal loro ambiente naturale e nemmeno di ibridi.
In sostanza, la provenienza di un animale esotico o selvatico “da compagnia” (anche ibrido) non può essere l’ambiente naturale. Fanno eccezione a questa regola generale soltanto le sei specie elencate.

ALLEGATO_1_ANIMALI_DA_COMPAGNIA_REG_UE_2016_429.pdf100.78 KB

Restano impregiudicati tutti gli altri divieti di detenzione-  in particolare quelli dettati dall’articolo 4 del Dl.vo 135/2022-  riguardanti le specie pericolose per la salute, l’incolumità pubblica o per la biodiversità. Queste specie saranno elencate con apposito decreto interministeriale entro il mese di marzo del 2023.

Sanzioni – Il divieto di prelievo in natura è sanzionato dal decreto legislativo 135/2022: chiunque importa, detiene, commercia e fa riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale – nonchè gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale- è punibile con l’arresto fino a sei mesi o con una ammenda da 20 mila fino a 150 mila euro.

Rispettati i trenta giorni– L’adozione della lista positiva adottata l’11 ottobre e vigente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rispetta i tempi dettati dal decreto 135/2022 che aveva dato trenta giorni ai Dicasteri di competenza per emanarla.

DECRETO 11 ottobre 2022

Individuazione degli animali di specie selvatiche ed esotiche prelevate dal loro ambiente naturale come animali da compagnia.
(Allegato 1)

Tratto da del 28 Ottobre 2022