Anche quest’anno l’ Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per la presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730): un valido ausilio anche per il Medico Veterinario che voglia offrire informazioni al cliente sui vantaggi, ancorché modesti, riconosciuti dal Fisco.
I contribuenti-persone fisiche ( pensionati, lavoratori dipendenti e in generale non titolari di Partita IVA) possono beneficiare di agevolazioni fiscali sottoforma di decurtazioni (detrazioni) delle imposte versate. Le percentuali di detraibilità variano a seconda delle voci di spesa. Fra queste sono previste le spese veterinarie.
Ches sia presentato in cartaceo o precompilato, il Modello 730 poggia su condizioni e normative invariate. Numerosi chiarimenti al riguardo sono stati forniti con la Circolare 7/E del 4 aprile 2017.
Tessera sanitaria e 730 precompliato – In caso di presentazione on line del Modello 730 (cosiddetto precompilato) il cittadino contribuente troverà già indicate le voci riguardanti le spese sostenute per la cura dei loro animali da compagnia, essendo state trasmesse direttamente dai Medici Veterinari alla Agenzia delle Entrate tramite il Sistema Tessera Sanitaria. In caso di presentazione cartacea del Modello 730, i documenti fiscali (fatture del Medico Veterinario) andranno presentate a mano dall’ intermediario abilitato (ad esempio il CAF o altri centri di assistenza fiscale riconosciuti).
Per le spese veterinarie (da non confondere con le spese sanitarie, che riguardano solo le persone), l’ Agenzia ricorda che possono essere portate in detrazione solo se sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro. Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.
La detrazione spetta “per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario” (Circolare 16.11.2000 n. 207) “nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie”. (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2).
Numero di animali posseduti – La detrazione massima spettante è pari a euro 258 x 19 per cento = euro 49,02, arrotondato a euro 49. Questo limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione indipendentemente dal numero di animali posseduti.
A chi spetta la detrazione delle spese veterinarie (Circolare 7/E 2017):
– al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;
– per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.1 Individuazione degli animali). La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (DM n. 289 del 2001 – Regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d’imposta.).
Medicinali veterinari – Sono detraibili i medicinali veterinari prescritti dal Medico Veterinario e definiti dall’art. 1 del DLGS n. 193 del 2006. La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria. Inoltre, non rileva il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, la detrazione spetta per l’acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).
Lo scontrino ‘parlante’– Ai fini del 730 non è necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.02.2017, n. 24). E’ necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso (Risoluzione 12.08.2009 n. 218 e Circolare. 30.07.2009 n. 40/E).
Acquisto on line ove consentito– La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome. Anche l’Agenzia delle Entrate- come da ultima circolare della DGSAF al riguardo– precisa che “in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica”.
Non ammessi i mangimi speciali per animali da compagnia- In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n. 396), le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.
Documentazione da conservare a cura del cittadino-contribuente
– Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario
– Scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali
– Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva
Spese per l’acquisto di cani guida: Nel Rigo E5 va indicata la spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta. In questo caso, la documentazione da esibire contempla:
– Fattura o ricevuta relativa all’acquisto del cane guida
– Autocertificazione attestante che negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra detrazione per l’acquisto del cane guida, ovvero ne ha beneficiato ma si è determinata una situazione di perdita dell’animale
– Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una Commissione medica pubblica. E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.
- Istruzioni per il Modello 730 Anno 2018 (Dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2017)
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche – Circolare 7/E del 4 aprile 2017 - Regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d’imposta