Modificata la cessione del farmaco per gli animali non DPA. Non più solo la confezione di inizio terapia, ma anche “le altre confezioni prescritte per il proseguimento”. La norma interviene sull’articolo 84 del Codice del Farmaco Veterinario. Il Decreto Balduzzi è Legge dello Stato.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento è entrato in vigore domenica 11 novembre 2012, con le modifiche apportate in Parlamento. Fra queste (articolo 13), la possibilità per il medico veterinario che tratta animali non produttori di alimenti di cedere al proprietario le confezioni della propria scorta, nelle quantità necessarie al proseguimento della terapia, anche se non utilizzate.
Viene allo scopo modificato il Decreto Legislativo 193/2006 (Codice del Farmaco Veterinario), che fino ad ora ammetteva solo la cessione della confezione aperta dal medico veterinario per l’avvio del trattamento terapeutico, demandando al proprietario, dietro presentazione della ricetta veterinario curante, il compito di procurarsi i medicinali occorrenti.
La modifica è frutto di una proposta emendativa presentata dall’On Gianni Mancuso, firmata anche dagli On Viola, Di Virgilio e Pedoto. Durante la discussione in Commissione Affari Sociali, alla presenza del Ministro della Salute Renato Balduzzi, l’emendamento è stato riformulato dai relatori On Livia Turco e Lucio Barani, i quali hanno introdotto la registrazione dello scarico, da parte del medico veterinario delle confezioni da lui non utilizzate.
Nulla cambia, invece, per la cessione dal medico veterinario all’allevatore che rimane possibile solo per la confezione di inizio terapia.
Ecco cosa prevede l’articolo 13 della Legge Balduzzi: Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari e di sostanze ad azione ormonica*
(…)
Il comma 3 dell’articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193, e’ sostituito dal seguente:
«3. Il medico veterinario, nell’ambito della propria attivita’ e qualora l’intervento professionale lo richieda, puo’ consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta (e da lui gia’ utilizzate) e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui gia’ utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate.».
*In grassetto le integrazioni, in (corsivo tra parentesi) le soppressioni, rispetto alla precedente formulazione dell’articolo 84.
Tratto da del 12 Novembre 2012