Il 18 gennaio 2011 sono state approvate dal Parlamento italiano in via definitiva le “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”.
La legge mira a definire regole chiare per i consumatori relative all’etichettatura dei prodotti alimentari. Il cuore del provvedimento è, infatti, l’obbligo di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti agroalimentari.
La nuova disciplina consente di dare informazioni chiare e precise ai consumatori sulla provenienza degli alimenti che si comprano quotidianamente.
Risulta rafforzato il Made in Italy, in quanto il provvedimento valorizza le produzioni tradizionali di cui è ricco il nostro Paese ed elimina la confusione dovuta ad etichette ingannevoli.
Ad integrazione dell’obbligo di etichettatura, inoltre, la legge prevede che l’omissione delle informazioni relative al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari possa costituire pratica commerciale ingannevole ai sensi del codice del consumo.
Altro punto cardine del provvedimento è la tracciabilità dei prodotti agroalimentari e la definizione di nuove sanzioni per garantire il loro rispetto.
La legge prevede sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, raddoppiando tali sanzioni qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG).
Rilevanti anche le nuove sanzioni in materia di sementi e di oli, le norme sulla rilevazione della produzione giornaliera di latte di bufala e l’istituzione del “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari.
Il “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” è volto a garantire una qualità superiore del prodotto agroalimentare finale, contraddistinto da un basso uso di sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. L’adesione al Sistema è quindi aperta a tutti gli operatori che si impegnino ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongano ai relativi controlli.
Il provvedimento, infine, contiene importanti norme per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, tra cui l’estensione all’intero territorio nazionale delle disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.
Ecco, punto per punto, cosa c’è scritto nel provvedimento.
Contrasto alla pubblicità ingannevole. Per i prodotti alimentari le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime agricole siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore.
Denominazioni rafforzate. Viene estesa all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono contratti di filiera e di distretto. Ci sono disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In particolare raddoppia le sanzioni per la violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti Dop, Igp o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (Stg). Si istituisce inoltre un «Sistema di produzione integrata» dei prodotti agroalimentari, finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. Non mancano disposizioni per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. In particolare viene aggiornata e coordinata la disciplina sanzionatoria prevista da diverse normative speciali.
Obbligo d’indicazione d’origine. Nuova disciplina in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari, per assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione e rafforzare prevenzione e repressione delle frodi alimentari. Si prevede l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, oltre alla altre indicazioni previste dalla normativa già vigente. È inoltre previsto, in conformità alla normativa dell’Unione europea, anche l’obbligo di indicazione in etichetta dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Con successivi decreti dei Ministri delle politiche agricole e dello Sviluppo economico, saranno definiti: i prodotti alimentari soggetti all’obbligo di etichettatura di origine, relativamente a ciascuna filiera; il requisito della prevalenza della materia prima utilizzata; le modalità dell’etichettatura di origine; le disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Sono inoltre dettate sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di prodotti in violazione degli obblighi di etichettatura.
Obbligo per gli allevatori di bufale. Introdotto l’obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, per assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato.
Sanzioni per le violazioni in materia di produzione e commercio dei mangimi. Previste sanzioni per le violazioni in materia di produzione e commercio dei mangimi.