ENTRO IL 13 AGOSTO DI QUEST’ANNO E’ OBBLIGATORIO DENUNCIARE LE SPECIE ALIENE INVASIVE

Tra le principali causa di perdita di biodiversità, in Italia e nel mondo, ci sono le cosiddette “Specie esotiche invasive”. Si tratta delle specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche (volontariamente o accidentalmente introdotte sul territorio nazionale), che hanno sviluppato la capacità di costituire e mantenere popolazioni vitali allo stato selvatico e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia.

Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle nostre specie, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali, e a volte provocare ingenti danni economici ad attività produttive quali l’agricoltura e lo sfruttamento di risorse silvo-pastorali.

In linea con tutte le principali convenzioni internazionali in materia di tutela della biodiversità e con la Strategia Nazionale per la Biodiversità, l’Italia attraverso il suo Ministero dell’Ambiente, opera attivamente per prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e per controllare o eradicare quelle specie che siano già presenti sul nostro territorio.

Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell’Unione Europea il Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2018. Il provvedimento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all’interno dell’Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l’impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l’economia. Gli interventi si basano su: la prevenzione, il rilevamento precoce e l’eradicazione rapida o la gestione nel caso di specie già ampiamente diffuse.

In Europa sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15% è ritenuto invasivo; sono queste le specie di cui si occupa il Regolamento (UE) n. 1143/2014 per proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici e per minimizzare o mitigare l’impatto che queste specie potrebbero avere sulla salute umana o sull’economia.

L’art. 6 del Decreto Legislativo 230/2017 vieta l’introduzione deliberata o per negligenza nell’UE, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l’acquisto, la vendita, l’uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Fino ad oggi sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due liste di specie esotiche vegetali ed animali di rilevanza unionale (14 luglio 2016 e 12 luglio 2017), che complessivamente costituiscono un elenco di 49 specie.
Tale elenco di specie viene periodicamente aggiornato, dando preminenza alle specie la cui inclusione porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi di tali specie in modo efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi.

Gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 230/2017 prevedono la possibilità di deroga ai divieti prima richiamati, sia per la conduzione di ricerche scientifiche e di attività di conservazione ex-situ, per la produzione e l’uso medico nel caso che l’utilizzo di prodotti derivati da tali specie sia inevitabile per far progredire la salute umana e in casi eccezionali e per motivi di interesse imperativo, compresi quelli di natura sociale ed economica. Queste deroghe vengono concesse nel primo caso dal Ministero dell’Ambiente e nel secondo dalla Commissione Europea tramite la predisposizione di una istruttoria da parte del Ministero dell’Ambiente. Tutte le attività devono essere condotte in strutture che assicurino il confinamento degli organismi e adottando tutte le opportune misure per evitare la fuoriuscita o il rilascio illegale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Per evitare l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive nel territorio dell’Unione, l’importazione di animali e vegetali è soggetta ai controlli ufficiali; in Italia, tali controlli sono, rispettivamente, effettuati presso i Posti di ispezione frontaliera – PIF (Uffici periferici del Ministero della Salute autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato comunitario o al transito verso altri Paesi terzi) o attraverso i Servizi fitosanitari regionali (strutture territorialmente preposte alle funzioni ed alle responsabilità dello Stato Italiano nei confronti degli Stati europei in tema di controllo fitosanitario).

Il Decreto Legislativo 230/2017 stabilisce agli articoli 18-23 le misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida o per le specie già ampiamente diffuse le misure di gestione finalizzate a contenerne gli impatti. Tali misure devono essere proporzionate all’impatto sull’ambiente e risparmiare il dolore, l’angoscia e la sofferenza degli animali evitabili durante il processo di eradicazione.

Per le scorte commerciali di esemplari vivi di specie di interesse unionale sono previste norme transitorie nell’articolo 28 del Decreto Legislativo 230/2017.

E’ possibile continuare a detenere specie esotiche invasive come animali da compagnia, a condizione di fare denuncia del possesso dell’esemplare, custodire l’esemplare in modo che non sia possibile la sua fuga o il rilascio nell’ ambiente naturale, e di impedirne la riproduzione.

La denuncia di possesso deve avvenire inviando entro il 13 Agosto di quest’anno l’apposito modulo di denuncia (o di tutte le informazioni in esso contenute) tramite PEC (all’indirizzo: pnm-II@pec.minambiente.it), raccomandata con ricevuta di ritorno (all’indirizzo: Ministero dell’Ambiente, Direzione Protezione Natura, Divisione II, Via Cristoforo Colombo n. 44  – 00147 – Roma), oppure fax (al numero: 06-57223468). La ricevuta di PEC, fax o raccomandata accerterà l’avvenuta denuncia.

Il decesso degli animali denunciati, deve essere notificato con le stesse procedure.

Alla denuncia di possesso o di decesso, deve essere allegata una copia del documento di identità.

Come differenziare le varie sottospecie di Trachemys scripta

Tra gli animali inclusi negli elenchi sono state inserite le tartarughe del genere Trachemys spp. estremamente diffuse su tutto il territorio nazionale. Pertanto è essenziale, da parte dei Veterinari, diffondere al massimo la notizia presso tutti i proprietari di questi animali. Nel sottolineare che” tale denuncia è obbligatoria e improrogabile”.

Linee guida per la corretta detenzione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive (D.Lgs 230/2017, art. 27, comma 4) Appendice per la testuggine palustre americana, Trachemys scripta