Nella spedizione di una ricetta veterinaria non ripetibile che prescrive in deroga farmaci per uso umano, il farmacista deve soltanto verificare che siano riportate le informazioni obbligatorie per legge; ossia cognome e nome del proprietario dell’animale, specie, dose e modo di somministrazione, data e firma del veterinario.
E’ quanto scrive il Ministero nella nota inviata a Federfarma per rispondere agli interrogativi sollevati dal sindacato in merito alla prescrizione di Soliphen, il farmaco veterinario a base di fenobarbital tornato recentemente in commercio.
“Come si ricorderà – scrive Federfarma-, il medicinale reca alcune controindicazioni che ne limitano la prescrizione e alla Federazione erano giunte dagli associati richieste di chiarimento in merito alle verifiche cui è tenuto il farmacista in caso di prescrizione in deroga di fenobarbital per uso umano”. Di qui la decisione del sindacato di “sollecitare il Ministero a un ulteriore intervento sulla materia, dopo i chiarimenti già forniti nell’aprile scorso in concomitanza con la prima commercializzazione del Soliphen”.
Nella sua nota a Federfarma, “il dicastero ribadisce che spetta al solo medico veterinario la responsabilità dell’uso in deroga, così come previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 193/2006”.
E nella circolare diffusa alle farmacie da Federfarma il 10 ottobre per riferire del chiarimento ministeriale, si ricorda “che le ricette riguardanti medicinali a base di fenobarbital (Dpr 309/90, Testo unico degli stupefacenti, Tabella C) devono essere conservate per due anni dall’ultima annotazione sul registro di entrata-uscita degli stupefacenti”.
Soliphen, uso in deroga come da circolare del 2011
Soliphen, DGSAF ribadisce la deroga a Federfarma e Fofi