Sul divieto di utilizzare le metodiche per la muta forzata, il Ministero della Salute ha scritto ad allevatori e produttori, richiamandosi alle raccomandazioni del Food Veterinary Office (FVO).
L’Ufficio ispettivo europeo ha più volte sottolineato l’impossibilità di ricorrere alla muta indotta tramite l’uso di tecniche che non soddisfano i requisiti previsti dalla Direttiva 1999/74/CE (recepita dal d.lgs. 267/2003 ) e dalla Direttiva 98/58/CE (recepita dal d.lgs. 146/2001). Il Food Veterinary Office ha anche formulato una specifica raccomandazione con la quale invita l’Autorità Centrale Competente ad adottare azioni volte a proibire la pratica della muta forzata.
Al fine di recepire la raccomandazione europea, il Ministero della Salute ha fornito alle associazioni di categoria alcuni criteri di indirizzo realizzati di concerto con il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale dell’Izsler.
La muta negli allevamenti intensivi – La muta è un evento naturale e stagionale nel corso del quale i volatili riducono drasticamente l’assunzione di alimento, cessano la produzione di uova e sostituiscono le proprie piume. Questo periodo di riposo produttivo è seguito poi da una ripresa dell’ovodeposizione ad un tasso più elevato e con uova di qualità superiore rispetto al periodo precedente la muta. La muta può anche essere indotta attraverso il ricorso a tecniche che simulano gli eventi naturali e che avviano quindi tale processo. L’induzione della muta, prolunga la vita produttiva della gallina riducendo il numero di rimonte necessarie per produrre la stessa quantità di uova con dei vantaggi dal punto di vista economico e dell’impatto ambientale.
Negli allevamenti intensivi, però, accanto a questi vantaggi ci sono degli aspetti negativi dovuti al fatto che, tradizionalmente, al fine dell’avvio della muta, vengono utilizzate pratiche non consentite dalla normativa cogente come la sospensione della somministrazione dell’alimento associata o meno alla riduzione del fotoperiodo. Inoltre, considerato che attualmente esistono e sono stati implementati nuovi approcci che permettono l’avvio del processo di muta senza prevedere la sospensione dell’alimentazione (mangime/acqua) e/o altri interventi che non siano conformi alle disposizioni di legge (vedi programmi di luce inadeguati), si rappresenta quanto segue.
Distinguo fra procedure di muta conformi e non conformi – Per chiarezza, vengono adottate alcune definizioni:
Muta forzata: muta indotta attraverso la totale sospensione di alimento (acqua/mangime) e/o mancata applicazione dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale. Tale pratica è vietata. Muta non forzata: riposo produttivo indotto senza ricorrere alla sospensione totale della somministrazione di alimento (acqua/mangime) e nel rispetto dei programmi luce previsti dalle
norme vigenti in materia di benessere animale. Riguardo quest’ultimo tipo di muta, gli allevatori dovranno garantire una serie di esigenze nutrizionali e di benessere che la nota ministeriale dettaglia accuratamente.
L’allevatore che intende attuare la muta non forzata dovrà darne comunicazione ai Servizi veterinari dell’Azienda USL territorialmente competente. Questo consentirà ai Servizi veterinari una tempestiva azione di controllo e verifica delle disposizioni normative proprio durante il periodo di maggiore “stress”, prevenendo quindi anche eventuali maltrattamenti.
Destinatarie del chiarimento ministeriale anche le Regioni e Province autonome, le quali sono state invitate a intensificare ed effettuare specifici controlli sull’utilizzo negli allevamenti del riposo produttivo. Il ricorso a pratiche di induzione di muta forzata, come definita nella nota ministeriale, è soggetto a sanzioni amministrative.