IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI: IN ARRIVO LE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL REG. 504/2008

Sono in vigore dal 30 Marzo 2011 le disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 sui metodi di identificazione degli equidi e nella gestione dell’anagrafe equina da parte dell’Unire. Le definisce il Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo.

Il provvedimento fissa le sanzioni in materia di identificazione degli equidi, per mancate comunicazioni (es. denuncia di nascita del puledro, richiesta di registrazione in anagrafe, di un equide nato in Italia o proveniente dall’estero, comunicazioni riguardanti la vendita o l’esportazione definitiva di un equide, il passaggio di proprietà, la morte o l’abbattimento di un equide in luogo diverso, dal macello, il furto o lo smarrimento dell’equide o del passaporto, il ritrovamento dell’equide o del passaporto rubato o smarrito) e per mancate registrazioni (dal registro aziendale al passaporto, fino alla verifica nello stabilimento di macellazione della congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE).

L’autorità incaricata del controllo (il Mipaaf e, ciascuno per la propria competenza, il Ministero della salute, le Aziende sanitarie locali, le Regioni e le Province Autonome) dovrà indicare nel verbale di accertamento delle violazioni le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore dell’equide rispetti le norme nel presente decreto legislativo. Qualora si tratti del primo accertamento e di violazioni giudicate sanabili, al proprietario proprietario o detentore delegato può essere concesso un termine massimo di quindici giorni, per mettersi in regola e non evitare la sanzione. Una tolleranza temporale che non viene riconosciuta agli stabilimenti di macellazione.

In base al decreto, chiunque detenga equidi non in regola con gli obblighi di identificazione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 per ogni capo non regolarmente identificato delle specie diverse dal cavallo e degli ibridi e da 900 euro a 4.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato della specie equina.

Il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato di applicare un transponder ad un equide che ometta l’impianto o impianti il dispositivo senza essersi accertato dell’assenza di altro dispositivo in precedenza impiantato e ancora funzionante o della presenza di segni clinici indicanti che un transponder precedentemente impiantato e’ stato rimosso per via chirurgica o lo applichi in maniera non conforme, e’ soggetto al pagamento da 150 euro a 900 euro per ogni capo.

Sanzionato anche, in assenza di autorizzazione, l’impianto su un equide di un transponder, fino a 4.500 euro, fatta salva la possibilità di identificazione degli equidi da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio per specifiche esigenze inerenti la gestione di emergenze di carattere sanitario.

Sanzione fino a 18.000 euro per la sostituzione del transponder senza autorizzazione, modifichi o contraffaccia il passaporto di un equide. E inoltre, il proprietario di un equide o il detentore che sposti dall’azienda o introduca in essa un equide non in regola con l’identificazione senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto e dal documento di provenienza o modello IV, e’ soggetto al pagamento di una sanzione fino a 1.800 euro per ogni capo.

Decreto Legislativo 16 Febbraio 2011

Tratto da del 30/03/2011