Il 7 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per la protezione dei suini, in attuazione della Direttiva 2008/120/CE. Fra le varie misure, previste, i suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all’animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.
Qualora si manifestino segni di lotta violenta negli animali all’ingrasso occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.
Devono essere praticate da un veterinario “o da altra persona formata ai sensi dell’articolo 5 che disponga di esperienza nell’eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche”, le operazioni di mozzamento di una parte della coda; castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti; apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all’aperto e nel rispetto della normativa nazionale.
Il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.
Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.
E’ pubblicato sul sito ufficiale di Palazzo Chigi il decreto di recepimento della Direttiva 2008/119. Il provvedimento, adottato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli (di età inferiore a sei mesi) confinati per l’allevamento e l’ingrasso.
Le condizioni relative all’allevamento dei vitelli devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell’Allegato I.
Le aziende sono tenute a rispettare una serie di prescrizioni, anche di concerto con il medico veterinario; ad esempio nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l’isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico.
I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell’allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario.
Il Ministero della salute presterà tutta la necessaria assistenza agli esperti veterinari inviati dalla Commissione europea al fine di verificare il rispetto e l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei vitelli di allevamento.
Tratto dadel 19 e 20 Luglio 2011