Come più volte ricordato dalla Federazione e non solo, la Legge 201 del 4 novembre 2010 (approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre) ha recepito in toto la Convenzione di Strasburgo, che all’articolo 10 recita : Interventi chirurgici 1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’esportazione delle unghie e dei denti.
Nella giornata del 30 Agosto agenzie di stampa hanno ripreso e diffuso dichiarazioni semplicistiche che denotavano la completa ignoranza del divieto in Italia di effettuare la deungulazione dei gatti e hanno provocato reazioni giustamente indignate da parte dei cittadini.
La FNOVI raccomanda pertanto a tutti i medici veterinari di essere particolarmente coscienziosi e di verificare ogni norma in vigore prima di rilasciare dichiarazioni e opinioni. Pur essendo dovere etico e responsabilità dei singoli medici veterinari assumersi le conseguenze di quanto viene dichiarato, la professione non ha certo alcuna necessità di esternazioni che facciano apparire i medici veterinari poco informati o irrispettosi delle leggi vigenti.
Tratto dall’Ufficio Stampa del 31/08/11