L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE CHE E’ DEDUCIBILI LE SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la deduzione dal reddito di lavoro autonomo –  nel limite del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale- vale anche per quelli obbligatori. Incluso viaggio e soggiorno.

L’articolo in questione dispone che dispone che “le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”, introducendo, di fatto, una presunzione legale di inerenza attenuata, secondo cui una quota-parte di tali spese, forfetizzata nella misura del 50 per cento è da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico o, comunque, extra-professionale.
L’interpello avanzato all’Agenzia delle Entrate chiedeva se la disposizione “operi” o se, invece, “più coerentemente, non rilevi, con riferimento alle spese di pura partecipazione (quindi, con esclusione delle spese di vitto e alloggio) per la formazione continua obbligatoria che determinate categorie di soggetti (tipicamente, gli iscritti in albi professionali), per espressa previsione normativa e ordinamentale, sono obbligate a sostenere e in relazione alle quali pare fuor di dubbio un vincolo di inerenza pieno rispetto all’esercizio della propria attività professionale”.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate:  Il comma 5 dell’articolo 54 del TUIR, prevede, fra l’altro, la deduzione dal reddito di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento, delle spese sostenute per la
partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno. Si ritiene che detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali. (Circolare+35e)

Tratto da  del 21 Settembre 2012