Il pascolo è “un attività ad alto rischio sanitario”. Sulla registrazione di questo stabilimento, del suo operatore e delle movimentazioni in Banca Dati Nazionale il Ministero della Salute diffonde una nota di sollecita operatività. Tracciabilità anche a contrasto della mafia dei pascoli. Premi erogabili solo da Masaf/Agea. In arrivo in VetInfo un opuscolo informativo.
Il pascolo, in quanto stabilimento, e il suo operatore rientrano a tutti gli effetti nelle definizioni del regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili (Animal Health Law). Il regolamento europeo definisce «stabilimento»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell’allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente. E’ «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari. Il pascolo e l’operatore del pascolo rientrano, senza equivoci, nelle previsioni regolamentari della Legge europea di Sanità Animale.
Informazioni corrette su una attività “ad alto rischio sanitario”– Il Ministero evidenzia che il pascolo è un’attività di detenzione di animali “ad alto rischio sanitario” ed è necessario aggiornare regolarmente le informazioni presenti in BDN “al fine di poter avere informazioni corrette sul pascolo e sul suo operatore”. Pertanto, la (ex) Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari dettaglia come registrare i pascoli nella Banca Dati Nazionale e le relative movimentazioni verso e da tali stabilimenti. Le indicazioni operative seguono il dettato del decreto legislativo 134/22 (Decreto Identificazione e Registrazione – I&R) e il suo Manuale operativo.
Il responsabile degli animali è solo l’operatore del pascolo – Per la normativa sanitaria europea e nazionale di riferimento del sistema I&R, il responsabile degli animali in ogni stabilimento ed attività, incluso il pascolo, “è unicamente l’operatore”, indipendentemente dal proprietario/titolare del suolo/degli animali, e da altre figure quali il detentore/conduttore/accompagnatore al pascolo, che non sono previste dalla normativa vigente in materia di I&R. “L’operatore del pascolo è infatti l’unico responsabile degli animali da lui detenuti per il sistema I&R”- precisa la nota ministeriale.
Tempestivo inserimento– Il Ministero invita le Associazioni di categoria ed i Servizi veterinari a favorire, con ogni mezzo disponibile, la comunicazione tempestiva e l’inserimento in BDN di eventuali aggiornamenti/variazioni inerenti ai dati previsti dall’attuale sistema I&R per i pascoli, in particolare il nominativo ed i dati del suo unico operatore. La circolare ministeriale ribadisce “che altre figure non hanno nessuna rilevanza per le funzionalità del sistema I&R”.
Adeguata la procedura di registrazione – La BDN consente la registrazione di informazioni supplementari inerenti al/ai titolare/i, anche se diversi dall’operatore e se multipli; tali informazioni sono comunicate dall’operatore e possono essere disponibili per altre Amministrazioni, inclusa Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
La precedente procedura di registrazione del pascolo in BDN non prevedeva l’operatore del pascolo, ma un referente quale campo non obbligatorio. Per applicare il d.lgs. 134/22 e rendere subito operativa la relativa procedura al fine di rendere disponibili informazioni quanto più possibile rispondenti alla realtà, anche in considerazione delle attuali indagini nazionali ed UE inerenti ai pascoli, la BDN ha in automatico utilizzato il nominativo del referente, ove presente, quale operatore del pascolo. Nei casi in cui tale referente è assente, in BDN e nei Documenti di Accompagnamento (DdA) compare la dicitura automatica “operatore non noto”. Il dato inerente all’operatore può essere aggiornato in BDN dai servizi veterinari ASL anche dopo l’emissione del DdA che comunque, essendo immodificabile dopo la sua conferma informatica, rimane tal quale con la dicitura originaria.
Importanza della registrazione delle movimentazioni – Le registrazioni delle movimentazioni verso e da pascolo rappresentano non solo un prerequisito per i controlli di sanità animale, ma garantiscono ad amministrazioni non sanitarie, come i dipartimenti di Agricoltura, tramite Agea, le verifiche di loro competenza sul riconoscimento di contributi economici per gli operatori che dimostrino di effettuare realmente il pascolo dei propri animali.
Contrasto alla mafia dei pascoli– Tali registrazioni assicurano quindi la tracciabilità degli animali al pascolo e rappresentano uno strumento per facilitare le verifiche di altre amministrazioni ai fini del contrasto di eventuali frodi (argomento trattato anche dai mass media con la denominazione di “mafia dei pascoli”) anche a tutela degli operatori che agiscono nel rispetto delle norme. Il Ministero della Salute sottolinea che le registrazioni degli eventi (incluse le movimentazioni) sono necessarie per assicurare la tracciabilità degli animali movimentati e rientrano tra le responsabilità dell’operatore.
Condizionalità, Masaf e Agea- La definizione dei soggetti che possono richiedere i premi e la valutazione dell’erogabilità degli stessi, è competenza esclusiva degli Uffici preposti del Ministero dell’Agricoltura, tramite Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che, per tali compiti, considera “non solo i dati BDN, ma tutti gli altri elementi previsti dalla normativa settoriale della PAC”. Inoltre, Agea ha la possibilità di consultare in BDN sia l’operatore del pascolo e sia l’operatore dell’allevamento che ha movimentato animali verso pascolo: sulla base di tali informazioni AGEA può, in autonomia, fare le proprie valutazioni per l’erogazione dei premi.
Allevamento all’aperto/estensivo– La modalità prevalente di conduzione di ciascun allevamento, è un’informazione inserita in BDN dal servizio veterinario della ASL, previa verifica, di sua esclusiva competenza, della presenza dei criteri per cui è possibile attribuire tale informazione. Nella home page del portale internet www.vetinfo.it, in alto a sinistra, sono consultabili le indicazioni tecniche per le registrazioni in BDN, incluse quelle inerenti alle modalità di allevamento ed a cosa si intende per modalità di allevamento “All’aperto / estensivo”.
Pascolo intraziendale – Da circa un anno l’informazione inerente alle pertinenze aziendali/pascolo intraziendale non è più disponibile in BDN. Per tutte le attività di allevamento aperte in BDN da luglio 2023, la presenza di un “pascolo intraziendale” è indicata mediante la modalità di allevamento all’aperto-estensivo. Solo per gli animali che effettuano il “pascolamento libero” nell’ambito del proprio allevamento per cui in BDN è registrata la modalità “all’aperto-estensivo” non è prevista la compilazione del DdA, DdA che è invece necessario per movimentazioni verso e da altre attività, incluso il pascolo esterno a tale tipologia di allevamento.