NUOVA ORDINANZA SUI CANI AGGRESSIVI – CHIARIMENTI SULLA CAUDOTOMIA DA PARTE DELLA D.G.S.A.

E’ in vigore dal 13 maggio 2011, l’Ordinanza 22 marzo 2011 Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani.

L’Ordinanza mantiene in vigore per ventiquattro mesi le previgenti disposizioni – poichè “continua a sussistere la necessita’ di mantenere e rafforzare sia le disposizioni cautelari sia il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato sulla formazione dei proprietari e detentori di cani”- e vi apporta alcune modificazioni. Le novità riguardano essenzialmente le modalità organizzative dei percorsi formativi per i detentori/proprietari e i divieti di mutilazione, aggiornati alla Legge 201/2010 di ratifica della Convenzione di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia.

In particolare, per migliorare il sistema di prevenzione a tutela dell’incolumita’ pubblica, il provvedimento introduce la figura del “responsabile scientifico” a “garanzia della corretta modalita’ di organizzazione e espletamento dei percorsi formativi” rivolti ai detentori e ai proprietari di cani per migliorare la loro capacità di gestione degli animali e ridurre i rischi di aggressione e morsicatura. Il responsabile scientifico è individuato dal Comune, sentito il servizio veterinario ufficiale, ” tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria istituito presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna”.

Per i percorsi formativi facoltativi, finalizzati al rilascio del “patentino”, la collaborazione con gli Ordini, le Facoltà e le Associazioni Veterinaria diventa una eventualità: i percorsi sono infatti “organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali”. I Comuni, è scritto nel nuovo testo, “possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: gli ordini professionali dei medici veterinari, le facolta’ di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali”.

I proprietari obbligati alla frequenza, a pagamento, dei percorsi formativi sono individuati dai Comuni, non più sulla base dei dati in anagrafe canina, ma “su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio”. E sono sempre i servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato a stabilire le misure di prevenzione e la necessita’ di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.».

Per quanto riguarda i divieti, l’Ordinanza 22 marzo 2011 li aggiorna alla Legge 201/2010 di ratifica della Convenzione Europea di Strasburgo: spariscono le eccezioni alla caudotomia per motivi di standard FCI e tutte le mutilazioni sono disciplinate come da articolo 10 della Convenzione. Anche le esposizioni, oltre la vendita e la commercializzazione, sono inserite fra le situazioni di divieto per gli animali sottoposti ad interventi chirurgici vietati.

ORDINANZA MINISTERIALE 22 Marzo 2011 – AGGIORNATA

 


In relazione alla Ordinanza del 22 marzo 2010, in vigore dal 13 maggio, la Direzione Generale della Sanità Animale ha diffuso una nota di chiarimenti sulla possibilità per i cani sottoposti a caudotomia di partecipare alle esposizioni.

La nuova Ordinanza ha infatti aggiunto al divieto di vendita e di commercializzazione anche il divieto di partecipazione alle esposizioni per quei cani che sono stati sottoposti al taglio della coda.

Il Ministero chiarisce che il divieto contenuto nell’Ordinanza è in vigore “a far data dall’entrata in vigore della stessa”. Pertanto, “possono legittimamente partecipare ad esposizioni i cani che sono stati sottoposti al taglio delal coda in corretta applicazione della allora vigente Ordinanza 3 marzo 2009”.

Il provvedimento, ora scaduto, specificava infatti che per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista dallo standard, non si applicava il divieto del taglio della coda. Pertanto, i cani con caudotomia eseguita a suo tempo, in osservanza della precedente Ordinanza, “saranno muniti della certificazione del medico veterinario che ha eseguito l’intervento entro la 1 settimana di vita dell’animale”.

La nota – trasmessa alle Regioni, NAS, Mipaaf, ANMVI, FNOVI, ENCI e Associazioni di Protezione degli Animali- è stata riscontrata da LAV, ENPA e Lega del Cane che ne chiedono il ritiro. Il Ministero della Salute- scrivono- “contraddice la sua stessa Ordinanza”. La nota ministeriale, secondo le Associazioni protezionistiche fa “rientrare dalla finestra ciò che l’Ordinanza ha cacciato dalla porta” e “svuota i contenuti innovativi firmati dal Sottosegretario Francesca Martini”. Tanto più – aggiungono- “che le esposizioni sono finalizzate quasi esclusivamente alla vendita o comunque alla commercializzazione, fattispecie già vietate dalla precedente Ordinanza ministeriale e confermate nella ultima vigente.

Per questo le associazioni animaliste chiedono l’immediato ritiro della Nota ministeriale e, comunque, annunciano iniziative di applicazione dell’Ordinanza ministeriale nelle prossime esposizioni canine per verificare la corretta applicazione dell’Ordinanza ministeriale.

CHIARIMENTI DGSA ORDINANZA del 22 Marzo 2011

Tratti da del 16 e 19 Maggio 2011

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