ORIGINE CARNI IN ETICHETTA: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO UE

Polli etichettaE’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento che introduce l’origine in etichetta dal 1 gennaio 2015.

Si tratta del  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
Il provvedimento raggiunge “un equilibrio tra l’esigenza dei consumatori di essere informati e il costo aggiuntivo per gli operatori e le autorità nazionali, che in definitiva incide sul prezzo finale del prodotto”.

Cosa vuole sapere il consumatore – La valutazione d’impatto e uno studio commissionato dalla Commissione hanno preso in esame varie opzioni ai fini dell’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza in occasione delle principali fasi della vita degli animali. “I risultati indicano che i consumatori- si legge nelle premesse del Regolamento-  chiedono soprattutto informazioni relative al luogo in cui l’animale è stato allevato. È vero che comunicare informazioni obbligatorie sul luogo di nascita dell’animale richiederebbe l’istituzione di nuovi sistemi di tracciabilità a livello di aziende agricole, con i relativi costi, mentre l’etichettatura del luogo di macellazione può essere eseguita a un costo accessibile e fornisce al consumatore informazioni preziose. Sul piano geografico è provato che l’indicazione dello Stato membro o del paese terzo sarebbe l’informazione di maggior rilievo per i consumatori”.

Il concetto di origine – Nel regolamento (UE) n. 1169/2011 il concetto di «paese di origine» di un prodotto alimentare è definito conformemente agli articoli 23-26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Per i prodotti di origine animale tale concetto è collegato al paese in cui il prodotto è stato interamente ottenuto, il che, applicato alla carne, significa il paese in cui l’animale è nato, è stato allevato e macellato. Nel caso in cui vari paesi abbiano contribuito alla produzione di taluni alimenti, il concetto si riferisce al paese in cui i prodotti hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. Tuttavia, nei casi in cui la carne proviene da animali che sono nati, sono stati allevati e macellati in paesi diversi, tale concetto non sarebbe sufficiente a informare i consumatori circa l’origine della carne. Pertanto, in tutti questi casi è necessario fornire, sull’etichetta, l’indicazione dello Stato membro o del paese terzo in cui l’animale è stato allevato per un periodo che rappresenti una parte sostanziale del ciclo di allevamento normale per ciascuna specie nonché dello Stato membro o del paese terzo in cui è stato macellato. Il termine «origine» dovrebbe essere riservato alle carni ottenute da animali nati, allevati e macellati, quindi interamente ottenuti, in un unico Stato membro o paese terzo.
Nei casi in cui l’animale sia stato allevato in vari Stati membri o paesi terzi e il periodo di allevamento non possa essere rispettato, dev’essere prevista un’indicazione adeguata del luogo di allevamento in modo che le esigenze dei consumatori siano maggiormente soddisfatte e si evitino inutili complessità sull’etichetta. Vengono inoltre previste regole per le confezioni contenenti carne in pezzi, della stessa specie o di specie diverse, ottenuta da animali allevati e macellati in vari Stati membri, o paesi terzi.

Carni importate e  macinate – Il  sistema di etichettatura richiede norme di tracciabilità in tutte le fasi di produzione e di distribuzione della carne, dalla macellazione fino al confezionamento, in modo da garantire il collegamento tra le carni etichettate e l’animale, o il gruppo di animali, da cui tali carni sono state ottenute. Il Regolamento prevede pertanto modalità specifiche per le carni importate da paesi terzi nei quali le informazioni richieste per l’etichettatura non sono disponibili. Per quanto riguarda la carne macinata e le rifilature, date le caratteristiche dei loro processi di produzione, si consente agli operatori di avvalersi di un sistema di indicazioni semplificato.

Altre informazioni – Infine, tenendo conto dell’interesse commerciale delle informazioni da comunicare a norma del presente regolamento, è necessario che gli operatori del settore alimentare abbiano la possibilità di aggiungere alle indicazioni obbligatorie sull’etichetta altri elementi attinenti alla provenienza della carne.

Tratto da @nmviOggi Logo del 17 Dicembre 2013