È in Gazzetta Ufficiale la norma di legge che riconosce il permesso non retribuito ai dipendenti del SSN per svolgere il mandato negli Ordini professionali.
“I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all’espletamento del relativo mandato.
Lo prevede l’articolo 34 (Permessi non retribuiti) della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Disposizioni in materia di lavoro) che entrerà in vigore dal 12 gennaio 2025. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi devono farne richiesta scritta e motivata all’amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.
L’iniziativa è frutto di un emendamento dell’On Marta Schifone, responsabile delle professioni per Fratelli d’Italia, approvato in XI Commissione della Camera. Inizialmente estesa anche ai liberi professionisti è stata circoscritta ai dipendenti di enti SSN, con una riformulazione che ha ricevuto il parere favorevole del Sottosegretario di Stato al Lavoro Claudio Durigon. L’emendamento, esplicitamente caldeggiato da FNOPI (Federazione delle Professioni Infermieristiche) è stato sostenuto da tutte le Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie.
LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203
Disposizioni in materia di lavoro
Permessi non retribuiti per i vertici di Ordini e Federazioni