Con proprio regolamento di esecuzione, la Commissione europea ha modificato il Reg. 2075/2005 sui controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni.
Le modifiche- pubblicate sulla GUCE– riguardano il campionamento delle carcasse, le condizioni sanitarie per l’importazione e la documentazione sanitaria per scambi e importazioni.
Equidi– Già il regolamento (CE) n. 2075/2005 consente il sezionamento di carcasse di suini domestici, a determinate condizioni, in attesa dei risultati dell’esame per la rilevazione della presenza di Trichine. Per facilitare la gestione dei locali di sezionamento, tale autorizzazione viene presa in considerazione alle medesime condizioni anche per gli equidi.
Trasferimento di suini domestici- Il regolamento (UE) n. 216/2014 ha modificato alcune deroghe – previste dal regolamento 2075/2005 per il campionamento di suini domestici ai fini della rilevazione della presenza di Trichine – e ha modificato inoltre le condizioni che gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare per ottenere il riconoscimento ufficiale di aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Una delle condizioni è che l’operatore può introdurre nuovi animali nell’azienda solamente nel caso in cui provengano da aziende anch’esse ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata. La Commissione chiarisce ora le condizioni che si applicano nel caso del trasferimento di suini domestici, diversi da quelli destinati direttamente alla macellazione, da un’azienda a un’altra attraverso i centri di raccolta. Vengono inoltre adattati a tali prescrizioni modificate i pertinenti certificati per gli scambi all’interno dell’Unione e le importazioni.
Certificati veterinari– Le informazioni sul riconoscimento ufficiale dell’azienda di origine per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata vengono incluse da un veterinario ufficiale nei certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di animali della specie suina all’interno dell’Unione e dal regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di suini domestici da paesi terzi, al fine di consentire agli Stati membri di applicare l’appropriato regime di analisi per la rilevazione della presenza di Trichine al momento della macellazione e di non compromettere la qualifica dell’azienda di destinazione di suini destinati all’allevamento o alla produzione.
I paesi terzi che esportano suini domestici o le loro carni devono figurare negli elenchi dei pertinenti atti sulle condizioni di importazione se applicano le deroghe in materia di campionamento di suini domestici ai fini della rilevazione della presenza di Trichine e se le aziende o i comparti sono ufficialmente riconosciuti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata.
L’attestato sanitario dell’esame destinato a individuare la presenza di Trichine viene incluso nei certificati veterinari che accompagnano le carni fresche conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010, le preparazioni di carni conformemente alla decisione 2000/572/CE e i prodotti a base di carne conformemente alla decisione 2007/777/CE.
Nuovo metodo per la rilevazione di Trichine– Il laboratorio di riferimento dell’UE per i parassiti ha raccomandato di chiarire il testo del regolamento (CE) n. 2075/2005 in merito alla procedura di alcuni metodi equivalenti di rilevazione della presenza di Trichine. Inoltre il laboratorio di riferimento dell’UE ha convalidato un nuovo metodo (Kit PrioCHECK® Trichinella AAD) per l’individuazione della presenza di Trichine nelle carni di suini domestici. Detto metodo dovrebbe pertanto essere autorizzato per le prove per questa specie.
Il Regolamento di esecuzione modifica anche gli Allegati 1 e 4 del Regolamento (CE) n. 2075/2005, per quanto concerne le procedure di pulizia e decontaminazione applicate a seguito di un risultato positivo o incerto, e inserito il test di digestione artificiale per la ricerca in vitro di larve di Trichinella spp nei campioni di carne, Kit PrioCHECK® Trichinella AAD: “tale metodo è considerato equivalente esclusivamente per le analisi sulle carni di suini domestici; il kit PrioCHECK® Trichinella AAD è utilizzato attenendosi alle istruzioni contenute nel relativo manuale d’uso, servendosi di imbuti separatori (Lenz NS 29/32) e di una provetta di vetro da 80 ml.»
OSA– L’Operatore inoltre deve garantire che i suini domestici siano identificati in modo che per ciascuno di essi sia possibile la tracciabilità fino all’azienda e che siano introdotti nell’azienda soltanto suini domestici originari e provenienti da aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata. Nessun suino domestico ha accesso a strutture esterne a meno che l’operatore non sia in grado di dimostrare all’autorità competente, in base ad un’analisi dei rischi, che: il periodo, le strutture e le condizioni dell’accesso all’esterno non costituiscono un pericolo di introduzione di Trichine nell’azienda stessa; che nessuno dei suini da allevamento e da produzione, è stato scaricato dopo aver lasciato l’azienda d’origine in un centro di raccolta, salvo che il centro di raccolta non soddisfi i previsti requisiti e tutti i suini domestici raggruppati per partite presso il centro di raccolta siano originari e provengano da aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata o da comparti ufficialmente riconosciuti.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1114/2014 DELLA COMMISSIONE – del 21 ottobre 2014- recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni