RESPONSABILITA’ CIVILE IN VIGORE L’OBBLIGO DI POLIZZA PER RC PROFESSIONALE

Penna-sfigmoE’ vigente l’obbligo di RC Professionale. Dal 14 agosto tutti i liberi professionisti della sanità, iscritti al rispettivo Ordine sono tenuti a sottoscrivere una polizza per danni causati a terzi nell’esercizio professionale. L’obbligo coinvolge oltre 200 mila professionisti. In difetto, la legge prevede la sanzione disciplinare.

Definitivamente convertito in legge, il Decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione ha sdoganato l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale; il provvedimento ( Riforma Madia)  esonera solo i singoli medici dipendenti del Ssn (salvo i casi di esercizio professionale in regime di libera professione). L’obbligo coinvolge invece le strutture sanitarie pubbliche e circa 200 mila sanitari privati fra  odontoiatri, medici di famiglia,  specialisti ambulatoriali,  pediatri, medici veterinari, ostetriche e infermieri che lavorano nella sanità privata.
Così recita la Riforma Madia: “A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale“.

“A tutela del cliente”-Dopo due anni di proroga, entra così in vigore l’obbligo introdotto dal Governo Monti con il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 il Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, secondo quanto disposto dalla legge n. 148/2011 in base alla quale- ‘a tutela del cliente- il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

Obbligo e sanzionabilità- All’articolo 5 il DPR 137/2012 disciplina così l’obbligo di assicurazione: ” Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita’ professionale, comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva“.
La violazione delle predette disposizioni costituisce “illecito disciplinare”, che sarà valutato dall’Ordine professionale di competenza.

Il Dl Balduzzi e la “colpa lieve”– La norma introdotta dall’ex Ministro della Salute Renato Balduzzi (articolo 3 comma 1 della legge n. 189/2012) ha disposto: «L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale della norma. Nel caso di “colpa lieve”, l’esercente la professione sanitaria non risponde penalmente ma civilmente ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile (Risarcimento per fatto illecito). Il giudice, “anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta” del sanitario  che abbia seguito buone prassi e linee guida.

Tratto da @nmviOggi Logo del 01 Settembre 2014