Disposizioni congiunte dal Ministero dell’ Ambiente e delle Politiche Agricole sulla corretta attribuzione delle fonti.
Per le Testudo denunciate entro il 31/12/1995 e acquisite gratuitamente entro il mese di giugno del 2008, l’emissione di certificati potrà avvenire riportando la fonte ‘U’ ove vi sia la sola denuncia, ovvero la fonte ‘F’ dove gli esemplari possano chiaramente risalire ad una denuncia di nascita al Servizio Cites del Corpo Forestale dello Stato. La possibilità di un loro rilascio è comunque subordinata alle verifiche della legale acquisizione degli animali ed è stata valutata principalmente per pervenire ad una semplificazione della documentazione da presentare per richiedere la certificazione della prole a fini commerciali.
Trattandosi di meri accertamenti di natura documentale e connesse verifiche sugli esemplari (specie, età, presenza di marcatura), i Servizi Cites territoriali provvederanno direttamente alle istruttorie e all’eventuale rilascio del certificato.
I chiarimenti sono contenuti in una comunicazione congiunta dell’Autorità Gestione Cites (Ministero dell’Ambiente) e del Servizio Cites Centrale (Ministero delle Politiche Agricole) del 16 ottobre scorso, emanata in seguito all’entrata in vigore dei Regolamenti UE 791/2012 e 792/2012. La comunicazione, diffusa dalla Fnovi, chiarisce che “tali certificati, la cui richiesta resta una facoltà e non un obbligo del proprietario dell’animale, sono validi solo come prova della legale origine al fine di giustificare la detenzione degli animali presso un determinato sito idoneo (cfr. linee guida per la detenzione delle testudo in cattività approvate dalla Commissione Scientifica CITES) ma non autorizzano né all’uso commerciale degli esemplari né all’eventuale spostamento presso altre strutture”.
Sul certificato stesso andrà riportato il luogo della detenzione e l’annotazione “certificato non valido per scopi commerciali”. Per la seconda generazione prodotta all’interno dell’allevamento gli eventuali certificati per nuovi nati a fini commerciali saranno rilasciati con fonte ‘C’. La fonte ‘D’ viene attribuita solo agli esemplari riprodotti in strutture registrate presso il Segretariato Cites di una specie inclusa nell’Appendice I della Convenzione di Washington. Evenienza non possibile per le Testudo hermanni, graeca e marginata.
NOTA CONGIUNTA MINISTERO AMBIENTE MINISTERO POLITICHE AGRICOLE