Con una nota in favore degli Ordini, al fine al di riscontrare le richieste di chiarimenti pervenute, FNOVI ha informato della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 249 del 24 ottobre 2022) del Decreto del Ministero della Salute del 29 luglio 2022 – che entrerà in vigore l’8 novembre 2022 – che prevede l’inserimento del tramadolo nella Tabella I di cui al DPR 309/90 e nell’allegato III-bis, ove sono inclusi i medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore (TDL), nonché nella Tabella dei medicinali del medesimo DPR, nella sezione A, relativamente alla sostanza pura e alle composizioni per somministrazione ad uso parenterale e nella sezione D, limitatamente alle composizioni per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale.
Con tale decreto il Ministero della Salute ha ritenuto di dover procedere all’aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope al fine della tutela dell’accesso alle cure e della salute pubblica, anche in considerazione dei casi di intossicazione e sequestri segnalati sul territorio nazionale.
La nota FNOVI veicola in allegato anche le informazioni operative diramate dalla Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico (Ufficio Centrale Stupefacenti).
A partire dalla data dell’8 novembre 2022 il tramadolo verrà inserito nella Tabella dei medicinali rispettivamente:
- nella Sezione A per l’uso iniettabile.
- nella Sezione D per le composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale.
Per quanto concerne la soluzione iniettabile (Sezione A) dovrà essere prescritto a terzi con la ricetta auto ricalcante per stupefacenti, approvvigionato con l’apposita funzionalità: “Nuova richiesta di approvvigionamento stupefacenti” disponibile sul Portale REV e dovrà essere correttamente caricato e scaricato sul registro stupefacenti.Quello già presente in struttura alla data dell’8 novembre (la rimanenza) andrà correttamente caricata sul registro.Per quanto riguarda le preparazioni non iniettabili (Sezione D), dovranno essere prescritte a terzi ed approvvigionate con REV per scorta. Questi medicinali non dovranno essere inseriti sul registro degli stupefacenti.
Il tramadolo non potrà essere ceduto.
Tratto dalladel 04 Novembre 2022